Gentile Daniele,
la “famiglia anagrafica” è un insieme di persone che:
– coabitano
– e sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.
I vincoli della famiglia anagrafica di ritengono cessati solo con il cessare della coabitazione. Chi non vuole più comparire nello stato di famiglia deve cambiare residenza e trasferirsi altrove.
Non si può togliere qualcuno dallo stato di famiglia; è il soggetto stesso che deve smettere di coabitare.
Si può, si deve, invece, chiedere un ordine di allontanamento del familiare violento, senza necessariamente denunciare il familiare (legge 4 aprile 2001, n. 154). Ci si può rivolgere con ricorso al tribunale del luogo di residenza e chiedere un provvedimento di allontanamento della persona che ha posto in essere la condotta violenta. Se ricorrono i presupposti, il giudice emette un ordine di protezione e ordina al familiare la cessazione della condotta ed il suo allontanamento dall’abitazione.
La misura di protezione non può superare l’anno dal giorno in cui il familiare viene allontanato ma può essere prorogata su domanda dell’interessato.
Mi preme solamente sottolineare come il legislatore su questo delicata misura abbia messo l’accento sul “pregiudizio” che la condotta molesta può arrecare alla libertà fisica o morale del soggetto vittima; in altre parole il “pregiudizio” , e quindi poi il conseguente allontanamento, è ravvisabile non soltanto quando il danno si è già verificato ma anche quando ” vi è grave pericolo che si verifichi”.
un abbraccio e un augurio per tutto…
silvia